| |
ART. 1 COSTITUZIONE
1.1. E’ costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n° 383 un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “COMITATO GENITORI VILLA PESCHIERA”.
1.2. L’associazione è apartitica ed apolitica.
1.3 Tale associazione è costituita dai genitori rappresentanti di classe, di interclasse e di istituto eletti all’interno dell’Istituto “Sacro Cuore” – Opera S. Alessandro di Villa D’Adda (BG), costituiti in un comitato genitori come previsto dall’ art. 45 del DPR 416/1974 e dall’art. 15 del DL 16/04/1994, n. 297.
ART. 2 SEDE
2.1. L’associazione ha sede in “Villa Peschiera” via Peschiera 4, Villa D’Adda (BG) e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.
ART. 3 OGGETTO E SCOPO
3.1. L’associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, opera nel settore dei servizi agli scolari e alle loro famiglie .
3.2. Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale a favore degli associati o di terzi concretizzanti nelle finalità istituzionali di seguito indicate:
a) favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente;
b) promuovere corsi, incontri, conferenze, momenti aggregativi e ogni altra iniziativa che porti contributo alla educazione degli alunni e alla formazione dei genitori nel loro ruolo di educatori;
c) strutturare attività di servizio agli alunni e alle loro famiglie quali la fornitura della divisa scolastica, il prolungamento della scuola estiva ed ogni altra attività utile a supporto ed integrazione del servizio scolastico;
d) costituire borse di studio a favore dei più meritevoli, il cui valore verrà definito di anno in anno. L’erogazione delle borse di studio per merito avverrà come previsto dall’apposito regolamento.
e) supportare e coordinare l’operato dei genitori eletti negli organi collegiali della scuola, affinché si sentano incoraggiati e aiutati nell’assolvimento dei compiti a loro affidati;
f) rappresentare i genitori nei confronti degli Organi Scolastici e delle Istituzioni Pubbliche.
3.3. L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI
4.1. Gli associati maggiorenni hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.
4.2. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.
4.3 Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita. All’interno del Comitato sono costituite Commissioni di lavoro, in numero variabile, per predisporre e realizzare le attività di aggregazione e servizio di cui ai punti b) e c) dell’Art. 3. Ogni membro del Comitato dovrà partecipare ad almeno una commissione, scelta in base alle preferenze personali.
4.4. Concorrono alla gestione dell’associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando alle commissioni di lavoro di cui al punto 4.3.
4.5. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.6. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
4.7. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma.
4.8. I soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto di beni o servizi utili alle finalità di cui all’art. 3 e nei modi previsti dal Consiglio Direttivo, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività rese in forma volontaria e gratuita dai propri associati.
4.9. L’associazione può in caso di particolare necessità ed in via eccezionale assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavori autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
5.1. . Il Comitato Genitori è composto di diritto da tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola (art. 15 D.L. 297/94). Possono aderire al Comitato i suddetti genitori o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci, previa accettazione del presente Statuto.
5.2. La qualità di associato si perde con la decadenza dei membri dalla carica di rappresentante dei genitori, oppure per recesso volontario, mediante lettera scritta da recapitare al consiglio direttivo. Decade automaticamente dalla qualifica di associato il genitore che non abbia più alcun figlio frequentante l’Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda.
5.3. Può essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione, per esempio a causa di almeno 3 assenze non giustificate alle assemblee del Comitato o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
5.4 L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato.
5.5. Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.
ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
6.1. Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
7.1. L’assemblea è costituita da tutti gli associati.
7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.
7.3. L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati. L’assemblea è aperta a tutti i genitori della scuola, al Preside, al Coordinatore Didattico ed ai docenti della scuola, come uditori e senza diritto di voto.
7.4. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) deliberare sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) discutere e approvare il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) approvare eventuali regolamenti interni;
e) eleggere il Presidente, che nomina successivamente il vice presidente, il segretario, il tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo
f) deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.
ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
8.1. L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera, a mezzo telefax e/o e-mail a tutti gli associati almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.
8.2. Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati e gli altri genitori della scuola possono averne conoscenza. Le riunioni si tengono preferibilmente presso i locali della scuola, previa segnalazione scritta alla Comunità delle Religiose (Madre Superiora) e al Coordinatore Didattico con indicazione dell’ordine del giorno.
8.3. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta al bimestre ed in via straordinaria ogni volta che lo richiedono almeno il 25% dei membri...
8.4. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.
8.5. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.
8.6. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA
9.1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici nominati dal Presidente fra gli associati.
9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente:
a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
d) propone le modifiche allo statuto all’assemblea:
e) propone le attività da svolgere e ne verifica la fattibilità.
9.3. oltre al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario, sono Membri del consiglio direttivo: Il Tesoriere, che gestisce i flussi di cassa determinati dalle entrate e dalle erogazioni del comitato ed è responsabile della gestione dei conti bancari legati alla cassa; e un Consigliere referente per ciascuna delle Commissioni di lavoro del Comitato, in numero dispari e per un totale massimo di 7 Consiglieri.
I Consiglieri coadiuvano il Consiglio Direttivo alla preparazione delle delibere da approvare in sede di Assemblea.
9.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.
9.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
9.6. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.
ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO
10.1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.
10.2. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
10.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza e svolge tutti gli altri incarichi tipici di segreteria.
10.4 Le cariche associative hanno la durata di tre anni scolastici e sono effettive per tutta la durata dell’incarico di rappresentanza dei genitori facenti parte del Comitato dei Genitori dell’Istituto; nel caso in cui il Vicepresidente e il Segretario decadessero dall’incarico di rappresentanti di classe e/o Istituto prima della fine del triennio della carica sociale, il Presidente procederà a nuova nomina; nel caso in cui il Presidente decadesse dall’incarico di rappresentante di classe e/o Istituto prima della fine del triennio della carica sociale, l’assemblea del Comitato procederà a nuova elezione.
ART. 11 PATRIMONIO E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE
11.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili.
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni e lasciti.
11.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
b) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’associazione;
c) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
d) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
e) altre sovvenzioni concesse dal Comune di Villa d’Adda e limitrofi, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 12 SCIOGLIMENTO
12.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni di promozione sociale aventi finalità analoghe.
12.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
ART. 13 MODIFICHE DELLO STATUTO
13.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno dal 25%degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno il 90% degli aderenti e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
ART. 14 NORME INTEGRATIVE
14.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.
|
|